Canoni di locazione: detassazione dei canoni non percepiti

La detassazione dei canoni di locazione non percepiti

Finalmente se non ti pagano l’affitto risparmi sulle tasse.

Arrivano buone notizie per i locatori che si trovano nella spiacevole situazione di avere degli inquilini che non pagano i canoni di affitto, poiché questa situazione cagiona al locatore un danno doppio:

  1. Il mancato incasso del canone di affitto per una o più mensilità;
  2. L’obbligo di dichiarare i canoni di affitto anche se non percepiti che andranno ad aggregarsi all’imponibile IRPEF del locatore facendogli comunque pagare le tasse come se avesse normalmente incassato.

La conversione in Legge del Decreto Sostegni 1 con la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 6-SEPTIES, delle importanti novità per queste situazioni spiacevoli.

Come era la normativa prima?

In linea generale vale la regola che i redditi percepiti da canoni di locazione siano soggetti all’IRPEF anche se non effettivamente percepiti da locatore.

Con la vecchia normativa il locatore poteva non assoggettare ad IRPEF e quindi detassare i canoni non percepiti SOLO dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di CONVALIDA DI SFRATTO per morosità del conduttore. Visti i tempi della “Giustizia Italiana” potevano passare anche mesi se non anni prima di poter almeno avere un risparmio fiscale sui canoni non percepiti.

Successivamente il DL 34/2019, convertito con la Legge 58/2019 (Decreto Crescita) portò all’introduzione di una deroga per i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020: solo per questi contratti era possibile detassare i canoni non percepiti laddove il mancato incasso fosse comprovato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ora la Conversione del Decreto Sostegni ha allargato questa possibilità.

La modifica introdotta dalla Conversione in Legge del Decreto Sostegni 1 è passata un po’ “in sordina” perché attualmente la gente è molto più concentrata sui contributi a fondo perduto e sui crediti di imposta. Si tratta tuttavia di una modifica fondamentale che aiuta i locatori ad ottenere un risparmio fiscale sull’IRPEF garantendo se non altro un minimo aiuto alla liquidità delle famiglie.

Ci rendiamo conto che tra conversioni in legge e pubblicazioni di decreti è molto difficile restare al passo e aggiornati con ogni novità: la soluzione migliore per non farsi sfuggire nuove opportunità è sicuramente quella di farsi aiutare e consigliare da Consulenti specializzati in pianificazione strategica, controllo di gestione e risparmio fiscale, allo scopo di cogliere tutte le possibilità che le normative attuali concedono.

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Come è ora la normativa in seguito alla Conversione del Decreto Sostegni 1?

Ora, come abbiamo detto, la possibilità di detassare i canoni di Locazione è stata anticipata. I canoni da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF anche prima della convalida di sfratto, purché, il mancato incasso sia comprovato dall’intimazione dello sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

Non occorre più pertanto attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

Le principali novità derivano dall’articolo 6-septies della Legge n. 69/2021 (Conversione Decreto Sostegni 1), la cui nuova formulazione estende la nuova detassazione anticipata:

  1. La detassazione dei canoni non percepiti si può applicare anche ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020: la data di stipula del contratto non influenza più la possibilità di detassare o meno i canoni di affitto non percepiti;
  2. È valida per i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

In sintesi, non fa più fede, pertanto, la data di stipula del contratto ma il fatto che il canone non percepito sia di competenza dei mesi a partire dal 1° gennaio 2020.

IMPORTANTE: al fine di comprovare tutto questo è la dimostrabilità del mancato incasso con intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento all’inquilino moroso.

Questa nuova norma, pertanto, ha efficacia già dalla Dichiarazione dei Redditi 2021, relativa ai redditi del 2020 con impatto:

  • Sul quadro RB del modello Redditi PF 2021;
  • Sul quadro B del modello 730/2021.

Nulla è cambiato per quanto riguarda i fabbricati commerciali: il locatore è obbligato a tassare i canoni non percepiti fino alla risoluzione del contratto.

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