Fatturazione elettronica: dal 1° luglio 2022 obbligo per i forfettari

Fatturazione elettronica: dal 1° luglio 2022 obbligo per i forfettari

Dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Commissione Europea, anche i contribuenti in regime forfettario saranno obbligati ad emettere la fattura elettronica a partire dal 1° luglio 2022.

Questo è quanto recita l’articolo 18 del DL 36/2022 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 aprile 2022), commi 2 e 3, che di fatto hanno tolto l’esonero all’obbligo di emissione della fattura elettronica a:

  • i soggetti in regime “di vantaggio”;
  • i soggetti in regime forfettario;
  • alle società sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.

Vediamo insieme quali sono le principali novità di questi nuovi obblighi e come dal 1° luglio 2022 bisognerà comportarsi per non avere problemi con il Fisco.

L’obbligo alla fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 scatta per tutti?

No, l’obbligo non riguarda fino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi IVA che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai 25.000 euro, ragguagliati ad anno.

I primi soggetti sottoposti a tale obbligo saranno coloro che nel 2021 hanno superato la soglia di ricavi di 25.000 euro e in caso di apertura della partita iva in corso d’anno nel 2021 occorrerà ragguagliare i ricavi all’anno intero per verificare il superamento della già menzionata soglia.

Per poter emettere la fattura elettronica sarà possibile utilizzare le seguenti modalità:

  • La propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “Fatture e Corrispettivi” dove sarà possibile predisporre ed inviare le fatture;
  • L’APP “FatturaAE” utilizzabile mediante tablet o smartphone che è in grado di creare le fatture elettroniche;
  • I software privati.

Quali altri adempimenti diventano obbligatori?

La conservazione delle fatture elettroniche che devono essere conservate a norma di legge.

È possibile procedere alla conservazione elettronica anche tramite il nostro software di compilazione con la possibilità di consultare le fatture emesse e ricevute nella loro completezza. Bisogna fare attenzione perché molti software permettono di consultare solo i “Dati Fattura” e non sarà più possibile prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione.

Quale vantaggio porta questo nuovo obbligo?

Tale obbligo consente di ridurre di 2 anni dei termini di accertamento, ai fini IVA, e dei redditi di impresa e/o lavoro autonomo nel caso in cui i pagamenti ricevuti (di importo superiore a 500,00) vengano tutti effettuati mediante strumenti tracciabili.

Cosa cambia ai fini dell’Esterometro?

Dal 1° luglio 2022 l’Esterometro non sarà più operativo e le fatture sia emesse che ricevute estere andranno inviate elettronicamente al Sistema di Interscambio in formato XML.

Per i soggetti per i quali scatta l’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022, come i soggetti in regime forfettario, diventerà presumibilmente obbligatorio anche inviare elettronicamente le fatture d’acquisto estere (UE e Extra-UE) ricevute mediante l’utilizzo dei formati TD17, TD18 e TD19 allo scopo di integrare la fattura con l’IVA ed emettere, nel caso la relativa autofattura.

Importante ricordare che l’invio elettronico della fattura d’acquisto estera al sistema SDI deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.

Inoltre, i forfettari in seguito all’applicazione del reverse charge su queste fatture, non potendo detrarsi l’IVA sugli acquisti diventeranno debitori di imposta e dovranno versarla all’erario con le modalità ordinarie.

Sanzioni non applicate per il terzo trimestre 2022

Infine, ricordiamo che il DL 36/2022 prevede, per i contribuenti “forfettari” e per i contribuenti in “regime di vantaggio”, la possibilità di emettere la fatturazione elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza che sia applicata la sanzione per tardivo invio.

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