Investimenti in beni strumentali con credito d’imposta

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020) – Ex super/iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, a favore delle Imprese (a prescindere dalla forma giuridica) e degli Esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 16.11.2020 al 31.12.2022, un nuovo credito d’imposta che si aggiunge a quello precedentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).

Sono agevolabili gli investimenti sia di beni materiali che beni immateriali, purché l’impresa o il professionista sia in regola con le normative sulla Sicurezza sul lavoro e con il versamento dei contributi. Inoltre, possono fruire del credito anche i soggetti rientranti nel regime “forfettario”.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni, nella seguente misura:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • spetta per i beni materiali e immateriali in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • Il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, quindi già dal 2021.

Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte si redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Dicitura in fattura

Nella fattura ed in ogni altro documento relativo all’acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione. La dicitura è la seguente:

“Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”.

Ai fini di successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

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