Tax credit affitti: Decreto Rilancio

Ritorna il tax credit affitti per tutti

Dopo circa un anno dalla sua prima introduzione, grazie al Decreto Rilancio (DL34/2020 art. 28), in sede di approvazione del Decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con entrata in Vigore a partire dal 26 maggio 2021, è stato reintrodotto quello che era stato battezzato con il termine “Tax Credit Affitti” ovvero il Credito di Imposta per i canoni di locazione.

Il legislatore sta cercando di intervenire principalmente nel cercare di garantire un risparmio fiscale ai contribuenti maggiormente colpiti dalla Pandemia tramite l’erogazione di crediti di imposta.

In realtà il Tax Credit Affitti non era completamente scomparso: a differenza della generalità di soggetti esercenti arte e professioni per i quali tale credito si era concluso con i canoni di locazione di dicembre 2020, per le imprese turistico ricettive, agenzia di viaggio e tour operator, invece, tale credito era stato prorogato fino al 30 aprile 2021 grazie alla Legge di Bilancio 2021.

Nel 2021 il “privilegio” di un risparmio fiscale derivante da questa fattispecie, fino ad ora, era stata riservata ad una categoria ristretta di soggetti. Finalmente, questa misura agevolativa viene reintrodotta per tutti i soggetti esercenti arte e professioni, indistintamente dal tipo di attività svolta.

Per molti ci sarà la possibilità di ottenere un risparmio fiscale pagando determinati canoni di locazione: un vero e proprio “SOS” per le attività che si trovano in una situazione di crisi di liquidità causata dalla pandemia e che devono anche assecondare le richieste di pagamento dei locatori.

Il Tax Credit Affitti permette in sostanza di avere un risparmio di imposta mediante l’ottenimento di un credito verso l’erario che potrà essere utilizzato in compensazione per coprire le spese fiscali e contributive al fine di migliorare la liquidità aziendale: il credito di imposta spetta nella misura del 60% del canone di locazione nel caso di locazioni di immobili e nella misura del 30% nel caso di affitto di azienda.

Fondamentale: poter usufruire del credito di imposta sul canone di un particolare mese occorre che tale canone sia stato effettivamente e concretamente pagato.

I crediti di imposta vanno comunque utilizzati con estrema attenzione e richiesti solo se ha la certezza assoluta di possedere i requisiti per la loro erogazione. Nella complessità del Fisco italiano occorre farsi guidare da consulenti competenti specializzati in servizi alle imprese.

Contattaci e valuteremo insieme se hai i requisiti per poter accedere a questo credito di imposta. Inoltre, ricordati che un credito di imposta senza una adeguata pianificazione fiscale rischia di essere controproducente: il rischio di un suo indebito utilizzo porta a pesanti sanzioni. Utilizza la gestione delle scadenze fiscale e aziendali e in questo modo saprai sempre in anticipo quanto ci sarà da pagare in termine di tasse riducendo al minimo i rischi.

Il risparmio fiscale lo si ottiene tramite un efficiente controllo di gestione periodico. Approfitta delle offerte che ti abbiamo riservato e lasciati guidare nella pianificazione e nella programmazione della tua attività perché per raggiungere il successo nulla va lasciato al caso.

Il nuovo Tax Credit Affitti introdotto dal Decreto Sostegni Bis non ha gli stessi requisiti di quello che era stato introdotto l’anno scorso dal Decreto Rilancio. Questo nuovo credito di imposta avrà come riferimento i canoni che vanno da gennaio a maggio 2021 e spetterà ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019. Spetterà anche agli enti non commerciali e del Terzo settore.

Il nuovo Tax Credit Affitti ragiona in ottica annuale: non ci sarà più il confronto del fatturato mensile 2019-2020 con calo del 50%. Nell’ottica di equiparare i requisiti del TAX CREDIT AFFITTI a quelli dei nuovi contributi a Fondo Perduto, per poterne usufruire, occorrerà che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. In assenza di tale calo, il credito di imposta potrà essere richiesto solo dai soggetti che hanno aperto la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Non si dovrà più effettuare il confronto del calo del fatturato del 50% previsto tra il mese del canone di competenza nel 2019 e il corrispondente mese nel 2020.

Per le imprese turistico ricettive e agenzia di viaggi e tour operator invece ci sarà una proroga del credito per affitti introdotto dalla precedente normativa che verrà esteso dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021. In questo caso però i termini del confronto rimangono uguali a quelli della precedente agevolazione e occorrerà pertanto verificare di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento nel 2021 rispetto a quello del 2019 (es. giugno 2021 rispetto a giugno 2019). Il calo deve essere almeno del 50%.

Anche tale credito di imposta viene riconosciuto a prescindere dal calo di fatturato ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019.

L’agevolazione si applica anche nel caso precedente anche ai contratti di Leasing.

Infine, L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che per poter utilizzare in compensazione tale credito di imposta si può utilizzare lo stesso Codice tributo del Tax Credit Affitti precedente ovvero il codice “6920”.

L’Agenzia delle Entrate, purtroppo, tende a essere poco chiara nel definire i requisiti e le relative interpretazioni quando si parla di agevolazioni per il contribuente: l’errore e la conseguente sanzione sono dietro l’angolo.

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