Cancellazione Seconda Rata IMU

Cancellazione della Seconda Rata IMU

Il Decreto Agosto (DL 104/2020) all’art. 78 aveva già previsto la cancellazione della seconda rata dell’IMU per alcune categorie di immobili adibiti per lo svolgimento delle attività maggiormente penalizzate dall’Emergenza Sanitaria COVID-19 come ad esempio gli stabilimenti balneari, gli stabilimenti termali, i cinema e i teatri, discoteche e sale da ballo ecc…

Ora il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis hanno ampliato la platea di soggetti che potrà usufruire della cancellazione della seconda rata IMU, scadente il 16 dicembre 2020.

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Ristori (DL 137/2020) non è dovuta la seconda rata dell’IMU, dovuta per il 2020, per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai Codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, ovvero quelle che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Requisito fondamentale è che il proprietario dell’immobile sia, al contempo, anche il gestore dell’attività con il Codice ATECO specificatamente individuato.

Il Decreto Ristori-BIS (DL 149/2020) con l’articolo 5 stabilisce, inoltre, che non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e relative pertinenze ubicati nei Comuni delle Zone “ROSSE” del territorio nazionale, in cui si esercitano le attività riferite ai Codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020. Anche in questo caso vige il requisito che il proprietario dell’immobile coincida con il gestore delle attività ivi esercitate.

Il Decreto Ristori e il Decreto Ristori-bis fanno salve le disposizioni del Decreto Agosto, pertanto se una attività rientrava già nella cancellazione seconda rata IMU prevista dal Decreto Agosto (DL 104/2020) e per questa, pertanto, non era prevista la condizione della coincidenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività, tale esimente resta comunque valida.

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