Codice della Crisi d’Impresa: indicazioni sulla nuova normativa

Codice della Crisi d’Impresa: indicazioni sulla nuova normativa

La Crisi d’impresa viene definita dalla prassi professionale come l’incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.

A partire dal 1° aprile 2023 diviene operativo l’Albo dei gestori della crisi di impresa di cui all’art. 356 del DLgs. 14/2019.

Cosa significa questo per le imprese?

Significa che le Società e gli Imprenditori individuali dovranno istituire assetti organizzativi adeguati ad individuare la possibile crisi dell’attività al fine di garantirne la continuità aziendale.

Pertanto, l’imprenditore, sia che operi in forma individuale o collettiva, dovrà adottare comportamenti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla dimensione e natura dell’impresa volti a garantire la sopravvivenza e la continuità dell’impresa nel tempo o adottare tempestivamente gli strumenti messi a disposizione dal nostro Ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

Cos’è l’OCRI?

L’OCRI è l’Organismo di gestione delle crisi di impresa istituito obbligatoriamente ed esclusivamente presso ogni Camera di commercio.

Quando si rischia una segnalazione all’OCRI?

In caso di crisi ci sono diversi soggetti che sono obbligati ad effettuare le segnalazioni all’OCRI.

  • L’Organo di Controllo (Collegio Sindacale, Sindaco Unico, Revisore Contabile o Società di Revisione) della società che ha anche il compito di rivolgersi direttamente all’organo amministrativo (Amministratore, Consiglio di Amministrazione) per comunicare tempestivamente eventuali situazioni di squilibrio. Entro il termine di 30 giorni l’Organo Amministrativo dovrà illustrare in quali modi cercherà di risolvere la situazione di squilibrio.

Oltre all’Organo di Controllo le segnalazioni all’OCRI possono essere effettuate anche dai CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI (indicati nel dettaglio) o tramite le comunicazioni degli INTERMEDIARI FINANZIARI.

Nel dettaglio:

  • Per l’Agenzia delle Entrate la segnalazione scatta in ragione di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle Liquidazioni Periodiche IVA, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. Più precisamente, per debiti periodici IVA emergenti dalle LIPE, non scatterà alcuna segnalazione se il mancato versamento è pari o inferiore a 5.000 euro. Per importi superiori a 5.000 euro, e fino a 20.000 euro, la segnalazione scatterà se l’iva periodica non versata supera il 10% del volume d’affari dell’anno precedente. Per importi superiori a 20.000 euro, invece, la segnalazione comunque verrà effettuata, indipendentemente dall’ammontare del volume d’affari.
  • Per l’Agenzia delle Entrate e Riscossione la segnalazione scatta in ragione di crediti affidati alla riscossione definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superiori ai 100.000 euro per le imprese individuali, ai 200.000 euro per le società di persone, ai 500.000 euro per le altre società. Anche qui le segnalazioni scatteranno entro 60 giorni dal manifestarsi delle condizioni;
  • Per l’INPS la segnalazione scatta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni per il versamento dei contributi previdenziali di un ammontare superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati o parasubordinati. Per le imprese senza lavoratori il limite di contributi non pagati per la segnalazione è di euro 5.000. Le segnalazioni scatteranno al superamento di tali importi accertati a decorrere dal 01/01/2022.
  • Per l’INAIL la segnalazione scatta in caso di ritardo superiore ai 90 giorni per il versamento dei premi assistenziali scaduti e non versati superiori all’importo di euro 5.000. La segnalazione scatterà entro 60 giorni dal superamento del detto limite a decorrere dal 15/07/2022.

La segnalazione sarà inviata tramite PEC sia all’imprenditore che all’Organo di controllo, se presente.

Gli INTERMEDIARI FINANZIARI come le Banche hanno solo un obbligo di comunicazione (non segnalazione) e sono tenuti ad avvertire l’imprenditore e l’Organo di Controllo, se presente, sulle possibili variazioni, revisioni ed eventuali revoche degli affidamenti e/o finanziamenti.

Come impatta tutto questo nelle S.r.l.?

Le S.r.l. sono obbligate al deposito del Bilancio d’esercizio in Camera di Commercio e l’entrata in vigore del Codice della Crisi impatterà sulla redazione da parte degli Amministratori della Nota Integrativa. Ci sarà la necessità di fare una attenta e dettagliata analisi della continuità aziendale dell’impresa (basata su indicatori estrapolati dai dati di Bilancio) che dovrà essere in grado almeno per i 12 mesi successivi di mantenere un livello soddisfacente di economicità ed un equilibrio patrimoniale e finanziario che soddisfi le aspettative di soci e lavoratori.

Nei casi più problematici gli amministratori dovranno evidenziare le situazioni di squilibrio e prontamente identificare e spiegare gli interventi che realizzeranno allo scopo di recuperarsi dalla crisi.

Gli adempimenti previsti dal Codice della Crisi di Impresa non sono altro che il mero e proprio Controllo di Gestione basato sui Budget Previsionali. Questo è in sintesi quanto ad oggi in vigore.

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