Nuovo anno e nuovo milleproroghe

Nuovo anno e nuovo milleproroghe

Come ogni anno, insieme alla Legge di Bilancio e relativi emendamenti, il Decreto Milleproroghe torna immancabilmente ad intervenire nel nostro ordinamento portando a novità e differimenti di scadenze.

Molti erano gli argomenti che sembravano sfuggiti al legislatore, ma grazie appunto al Milleproroghe alcuni pericoli sono stati scongiurati.

Vediamo insieme quali novità introduce a decorrere dal 2023 il Decreto “Milleproroghe”.

Fattura Elettronica prestazioni sanitarie

Viene confermato l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al SISTEMA TESSERA SANITARIA per tutto il 2023.

Il Decreto rinvia pertanto al divieto, salvo ulteriori proroghe, al 31 dicembre 2023 e ha valenza anche per le fatture caratterizzate dalle prestazioni “miste”.

Il divieto vale solo per le prestazioni B2C; devono essere documentate da fatture elettroniche via SDI le prestazioni sanitarie imputate a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), indipendentemente dal fatto che siano effettuate direttamente verso questi ultimi o se siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” qualora il committente si faccia carico del pagamento per un qualsiasi motivo.

Corrispettivi via Sistema Tessera Sanitaria

Decorrerà dal 1° gennaio 2024 e non dal 2023 l’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti che ne sono tenuti, ad esempio farmacie, parafarmacie e ottici.

I registratori telematici e i server RT possono trasmettere tali dati al Sistema Tessera Sanitaria previa apposita configurazione. Tuttavia, anche per il 2023 tale modalità resterà facoltativa e non obbligatoria.

Dichiarazione IMU

Il Decreto prevede il differimento del termine di presentazione della dichiarazione IMU dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Ciò al fine di permettere di introdurre un nuovo modello dichiarativo che consentisse, tramite un apposito campo dedicato agli Aiuti di Stato, di registrare gli aiuti IMU nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Sarà possibile indicare inoltre l’importo dell’aiuto e la norma di riferimento.

Si resta pertanto in attesa in dell’approvazione del nuovo modello dichiarativo contenente un apposito campo dedicato alla “Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”.

Perdite d’esercizio Bilanci 2022

In forza dell’art. 3 comma 9, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approverà il bilancio 2027.

La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, invece, le parole “31 dicembre 2021” erano state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2020” dall’art. 3 comma 1-ter del DL 228/2021 convertito.

Quindi, con particolare riguardo alla più recente novità, il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-biscomma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare queste decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2027).  Fino a tale data dell’assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del DL 23/2020 convertito).

È evidente che le novità introdotte sono molteplici e non sempre di facile interpretazione. Le opportunità e le possibilità di risparmio fiscale esistono, occorre solo riuscire a coglierle.

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