Le nuove modifiche alla normativa antifrode sui bonus edilizi

Le nuove modifiche alla normativa antifrode sui bonus edilizi

Il Fisco italiano è uno dei più complicati e confusionari che ci siano.

Ne è la prova sicuramente il “pasticcio” legislativo che sta coinvolgendo la disciplina della cessione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi e relative detrazioni.

La nascita della disciplina era forse accompagnata da una eccessiva libertà di azione che ha generato molte frodi ai danni dello Stato tramite comportamenti illeciti e crediti di imposta fittizi.

Questo ha portato all’introduzione del Decreto Antifrode sui bonus edilizi e relative modifiche ed integrazioni che hanno toccato principalmente la detraibilità e l’introduzione delle spese del visto di conformità e delle asseverazioni, il numero di sub-cessioni possibili dei crediti, i controlli e le polizze necessarie per la buona riuscita della pratica di cessione o sconto in fattura.

Su questo punto ti potrebbe interessare il nostro articolo precedente al seguente link:: https://www.csiestense.com/il-divieto-di-sub-cessione-del-credito-nei-bonus-edilizi/ .

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 13/2022 è stato nuovamente modificato il quadro normativo; oggi vediamo insieme le novità introdotto allo scopo di capire il funzionamento del quadro legislativo ad oggi vigente.

Novità in termini di sub-cessioni

Le possibilità di ulteriori cessioni dei crediti sui bonus edilizi in origine erano illimitate e poi in seguito ad intervento normativo erano state ridotte a una sola.

Il nuovo DL 13/2022 cambia di nuovo il quadro normativo permettendo che dopo la prima cessione del credito “verso chiunque” da parte del beneficiario o da chi applica lo sconto in fattura (il fornitore) ce ne possano essere altre due ulteriori che però possono avvenire solo verso “soggetti vigilati”, ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione.

Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito ad un’altra impresa commerciale (soggetto non vigilato) e questa potrà a sua volta cederlo ad un altro “soggetto vigilato”, come sopra descritto.

Viene inoltre inserita la “targatura informatica dei crediti” per consentire agli acquirenti di sapere la provenienza del credito e allo stesso tempo di porre l’obbligo di un controllo sull’affidabilità dell’operazione.

Novità per i tecnici che rilasciano le asseverazioni

Vengono inasprite le responsabilità per i tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni per il Superbonus 110% e le attestazioni di congruità delle spese. In caso di attestazioni false si rischia la reclusione dai 2 ai 5 anni con multa da 50.000 a 100.000 euro.

Viene resa più stringente il massimale di copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni per il Superbonus, prevedendo un importo almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo a quelli per i quali si rilasciano le asseverazioni e attestazioni.

Novità per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro

In questi casi la generalità dei bonus edilizi può essere riconosciuta solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono conseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, con obbligo di controllo di tale fatto da parte dei professionisti che devono rilasciare il visto di conformità.

Questa specifica, a differenza di tutte quelle precedenti che sono entrate in vigore dal 26 febbraio, entra in vigore a partire dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili avviati successivamente a tale data.

Infine, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16 marzo 2022 il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica che ha definito in nuovi costi massimi specifici agevolabili per le detrazioni fiscali. I nuovi valori entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di Pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applicheranno a tutti gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio sia stata presentata successivamente all’entrata in vigore dei medesimi massimali.

È evidente la complessità delle situazioni che si possono venire a creare, specie a fronte di norme in continuo mutamento, come questo Decreto Antifrode sui bonus edilizi.

In ambito di bonus edilizi e di agevolazioni fiscali non si può mai lasciare spazio all’interpretazione.

Per affrontare queste problematiche la scelta migliore è farti assistere da chi per anni ha maturato esperienza ad affrontare la volatilità del Fisco.

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