Attività stagionali: arriva il Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni Bis

Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni Bis per le attività stagionali

Finalmente è stato pubblicato il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate n. 175766/2021 del 02/07/2021 che stabilisce le modalità per poter presentare l’istanza del contributo a fondo perduto “alternativo”, ribattezzato “Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni Bis per le attività stagionali”, stabilito dall’articolo 1 del Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021), entrato in vigore in data 26 maggio 2021.

Il Provvedimento stabilisce anche i tempi per poter presentare l’istanza: ci saranno 60 giorni di tempo a partire dal 05/07/2021 e fino al 02/09/2021.

Allo stato attuale delle cose gli accrediti automatici previsti dal Contributo a fondo perduto automatico stabiliti sempre dal Decreto Sostegni Bis dovrebbero essere già stati completati agevolando quindi il calcolo e la verifica dei requisiti per quei soggetti che hanno legittimamente ricevuto il Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni 1 e quello automatico del Sostegni Bis entrambi di pari importo.

I beneficiari sono coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione e produttori di reddito agrario titolari di partita IVA (attiva alla data del 26 maggio 2021) residenti e stabiliti nel territorio dello Stato con ricavi e compensi non superiori ai 10 milioni di euro a prescindere dal tipo di attività svolta (non rilevano i Codici ATECO).

Il Contributo a Fondo perduto per le attività stagionali segue regole differenti per:

  • i soggetti che hanno ricevuto legittimamente il primo contributo a fondo perduto del 2021, senza restituirlo, stabilito dal Decreto Sostegni 1 e che, quindi, hanno ricevuto anche il contributo automatico previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni BIS;
  • i soggetti che non hanno richiesto il contributo a fondo perduto del decreto sostegni 1 (DL 41/2021) o per mancanza di requisiti o anche per semplice dimenticanza. Come vedremo nel dettaglio questo da loro la possibilità di usufruire di percentuali di contributo maggiori.

La gestione delle scadenze aziendali, specie in questo particolare contesto storico, sta diventando sempre più complicata ed impegnativa. A fronte di continue misure statali che hanno lo scopo di aiutare le realtà maggiormente in crisi di liquidità e colpite dalla pandemia, c’è un continuo moltiplicarsi di leggi, provvedimenti e scadenze. Ormai districarsi in tutto questo è peggio che andare alla cieca in una fitta foresta. È chiaro che ad oggi il ruolo del consulente è quello di essere la guida dell’imprenditore: la programmazione e la pianificazione strategica e fiscale sono strumenti fondamentali che permettono non solo di sfruttare al meglio le misure di sostegno statale ma anche di migliorare i margini aziendali e di risparmiare sulle tasse.

Ora vediamo il nuovo contributo a fondo perduto previsto per dal Decreto Sostegni Bis.

SOGGETTI CHE HANNO GIA’ RICEVUTO IL CONTRIBUTO DEL DECRETO SOSTEGNI 1 (DL 41/2021)

Questi soggetti dovrebbero aver ricevuto già in automatico anche il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto Sostegni Bis. Il nuovo Contributo a fondo perduto alternativo, ora definito contributo per le attività stagionali, prevede un calcolo basato sul calo di fatturato: il contributo potrà essere riconosciuto previa presentazione di una nuova istanza, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Alla differenza dovranno essere applicare le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Se da questo calcolo risulterà un contributo superiore rispetto a quello automaticamente accreditato sarà possibile presentare una istanza per vedersi riconosciuta la differenza.

Se dal nuovo calcolo invece si determinerà un contributo più basso non si dovrà fare nulla e resterà valido il contributo a fondo perduto accreditato automaticamente.

Facciamo un esempio: se un contribuente ha ricevuto con il Decreto Sostegni 1 (DL 41/2021) un contributo di € 8.000,00, si vedrà accreditare, grazie al contributo automatico, la stessa cifra ovvero altri 8.000 euro; se però dal nuovo calcolo emergerà un contributo pari a 12.000 euro sarà possibile presentare una nuova istanza per ottenere i 4.000 euro di differenza. In questo caso il contribuente avrà ricevuto:

  1. Contributo Decreto Sostegni 1 (DL 41/2021) euro 8.000,00;
  2. Contributo Automatico Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021) euro 8.000,00 (senza necessità di istanza);
  3. Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni Bis per le attività stagionali (DL 73/2021), pari alla differenza tra il contributo determinato con il nuovo calcolo (12.000 euro) e quanto già automaticamente accreditato sulla base del punto b) (8.000 euro). In questo caso previa presentazione di nuova istanza si potrà ottenere l’accredito di altri 4.000 euro.

Anche in questo caso sarà possibile scegliere tra accredito diretto in conto corrente mediante bonifico o riconoscimento di un credito di imposta di pari importo del contributo.

SOGGETTI CHE NON HANNO RICEVUTO IL CONTRIBUTO DEL DECRETO SOSTEGNI 1 (DL 41/2021)

Ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto sostegni 1 (DL 41/2021) verrà riconosciuto anche a loro la possibilità di richiedere il contributo per le attività stagionali, previa presentazione di una nuova istanza, sempre a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Alla differenza dovranno essere applicare delle percentuali maggiori:

  1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
  2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per poter presentare la nuova istanza, il beneficiario, dovrà prima aver presentato la LIPE (Liquidazione Periodica IVA) del primo trimestre 2021 con naturale scadenza al 31 maggio 2021 (ovviamente solo se soggetto obbligato alla sua presentazione).

In questo caso non è previsto un importo minimo per il contributo e il requisito del calo del fatturato dovrà essere rispettato anche dai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, a differenza dei precedenti contributi. Per i soggetti che hanno aperto la partita IVA tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2020 ai fini del calcolo rileveranno i mesi successivi a quelli di attivazione della partita IVA.

Il possibile beneficiario potrà scegliere tra accredito diretto in conto corrente mediante bonifico o riconoscimento di un credito di imposta di pari importo del contributo.

Le novità principali in merito a questo contributo per le attività stagionali e alle modalità di presentazione è che è stata introdotta nell’istanza una nuova sezione sugli aiuti di Stato già percepiti: ciò si traduce in nuove autocertificazioni e necessità di riepilogare ogni aiuto di Stato già percepito a partire da marzo 2020 fino ad oggi. A rimarcare l’assoluta delicatezza e complessità della procedura, le istruzioni precisano che in caso di presentazione dell’istanza tramite intermediario, il richiedente o il legale rappresentante dovranno obbligatoriamente consegnare all’intermediario stesso l’istanza firmata contente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio debitamente sottoscritte insieme alla fotocopia di un documento di identità.

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