Stralcio dei ruoli inferiori a 5.000 euro

Stralcio dei ruoli inferiori a 5.000 euro

La manovra dello stralcio dei ruoli prevista dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo è stata oggetto di continui dibattiti politici fino ad aver subito un profondo ridimensionamento rispetto alle bozze del decreto che giravano tra febbraio e inizio marzo.

Questo non significa però che non se ne possa trarre beneficio, anche se, i “i fortunati” che potranno usufruire di un legittimo risparmio fiscale dallo stralcio saranno molti meno del previsto e sarà solo chi avrà dichiarato nel 2019 un reddito fino a 30.000 €.

Ma andiamo con ordine.

L’articolo 4 comma 4 del DL 41/2021 ha introdotto l’annullamento AUTOMATICO dei carichi affidati all’Agenzia Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Rientreranno in questo Stralcio solo i debiti che alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) hanno un importo residuo di 5.000 euro, riferito ad ogni singolo carico affidato, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.

Stando al tenore letterale della norma non è previsto nessun adempimento da parte del contribuente; ad oggi però la misura è priva delle modalità di attuazione.

Chi rientra nella misura agevolativa?

Rientrano i Soggetti che nel 2019 abbiano dichiarato un reddito imponibile fino a 30.000 €, siano essi:

  • Persone fisiche;
  • Soggetti diversi dalle persone fisiche.

Cosa verrà stralciato?

L’annullamento riguarda le cartelle affidate all’Agenzia della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 che abbiano un importo residuo di 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021. L’annullamento riguarda ogni singolo carico o partita di debito: pertanto lo stralcio non sarà per cartella esattoriale e in questo modo sarà è possibile che in una stessa cartella ci siano più debiti che potranno essere oggetto di stralcio.

Facciamo un esempio molto banale: Cartella esattoriale con 2 poste di debito:

  • Debito A: Importo di debito originario 7.000 che in seguito ai pagamenti effettuati, in data 23 marzo 2021 risulta residuo per euro 4.300 comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi;
  • Debito B: Importo di debito originario 2.800 euro, mai pagato.

Entrambi i debiti, benché facenti parte della medesima cartella saranno oggetto di stralcio e annullamento.

Rientrano nello stralcio tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione da qualunque ente creditore, sia pubblico che privato, che sia ricorso al sistema di riscossione tramite ruolo.

Ma i contributi previdenziali?

C’è da fare però una precisazione per quanto riguarda l’eventuale annullamento di carichi pendenti relativi ai contributi previdenziali: in seguito al loro annullamento, i relativi importi non concorreranno al calcolo del montante contributivo. In parole povere si perdono contributi ai fini pensionistici.

Come si usufruisce dell’agevolazione? 

Come già detto, ad oggi, pare che il meccanismo dello stralcio automatico porterebbe il contribuente a non dovere fare nulla in termini di adempimenti per ottenere l’annullamento del capitale, sanzioni ed interessi dei debiti fiscali e contributivi non pagati.

Tuttavia, le modalità e le date di annullamento di questi debiti devono ancora essere definite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL 41/2021).

Chiaramente quanto già versato in precedenza dal contribuente non sarà oggetto di restituzione o rimborso.

Auspicando nel buon funzionamento della norma e dell’agevolazione il contribuente potrà ottenere un risparmio fiscale concreto.

Se ti trovi in questa situazione possiamo aiutarti, che tu sia o no imprenditore, troveremo il modo di indicarti la cosa giusta da fare. Lo Stralcio di queste cartelle è solo uno dei tanti “strumenti” ma vista la delicatezza dell’argomento è meglio avere al tuo fianco le persone giuste. Segui il nostro Blog e se poi hai una S.r.l. troverai utilissimi consigli su come ottenere un risparmio fiscale.

Contattaci per approfondire questo argomento oppure altri, siamo qui per te e per il tuo successo.

La manovra dello stralcio dei ruoli prevista dal Decreto Sostegni (DL 41/2021) pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 marzo è stata oggetto di continui dibattiti politici fino ad aver subito un profondo ridimensionamento rispetto alle bozze del decreto che giravano tra febbraio e inizio marzo.

Questo non significa però che non se ne possa trarre beneficio, anche se, i “i fortunati” che potranno usufruire di un legittimo risparmio fiscale dallo stralcio saranno molti meno del previsto e sarà solo chi avrà dichiarato nel 2019 un reddito fino a 30.000 €.

Ma andiamo con ordine.

L’articolo 4 comma 4 del DL 41/2021 ha introdotto l’annullamento AUTOMATICO dei carichi affidati all’Agenzia Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Rientreranno in questo Stralcio solo i debiti che alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) hanno un importo residuo di 5.000 euro, riferito ad ogni singolo carico affidato, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.

Stando al tenore letterale della norma non è previsto nessun adempimento da parte del contribuente; ad oggi però la misura è priva delle modalità di attuazione.

Chi rientra nella misura agevolativa?

Rientrano i Soggetti che nel 2019 abbiano dichiarato un reddito imponibile fino a 30.000 €, siano essi:

  • Persone fisiche;
  • Soggetti diversi dalle persone fisiche.

Cosa verrà stralciato?

L’annullamento riguarda le cartelle affidate all’Agenzia della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 che abbiano un importo residuo di 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021. L’annullamento riguarda ogni singolo carico o partita di debito: pertanto lo stralcio non sarà per cartella esattoriale e in questo modo sarà è possibile che in una stessa cartella ci siano più debiti che potranno essere oggetto di stralcio.

Facciamo un esempio molto banale: Cartella esattoriale con 2 poste di debito:

  • Debito A: Importo di debito originario 7.000 che in seguito ai pagamenti effettuati, in data 23 marzo 2021 risulta residuo per euro 4.300 comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi;
  • Debito B: Importo di debito originario 2.800 euro, mai pagato.

Entrambi i debiti, benché facenti parte della medesima cartella saranno oggetto di stralcio e annullamento.

Rientrano nello stralcio tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione da qualunque ente creditore, sia pubblico che privato, che sia ricorso al sistema di riscossione tramite ruolo.

Ma i contributi previdenziali?

C’è da fare però una precisazione per quanto riguarda l’eventuale annullamento di carichi pendenti relativi ai contributi previdenziali: in seguito al loro annullamento, i relativi importi non concorreranno al calcolo del montante contributivo. In parole povere si perdono contributi ai fini pensionistici.

Come si usufruisce dell’agevolazione? 

Come già detto, ad oggi, pare che il meccanismo dello stralcio automatico porterebbe il contribuente a non dovere fare nulla in termini di adempimenti per ottenere l’annullamento del capitale, sanzioni ed interessi dei debiti fiscali e contributivi non pagati.

Tuttavia, le modalità e le date di annullamento di questi debiti devono ancora essere definite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL 41/2021).

Chiaramente quanto già versato in precedenza dal contribuente non sarà oggetto di restituzione o rimborso.

Auspicando nel buon funzionamento della norma e dell’agevolazione il contribuente potrà ottenere un risparmio fiscale concreto.

Se ti trovi in questa situazione possiamo aiutarti, che tu sia o no imprenditore, troveremo il modo di indicarti la cosa giusta da fare. Lo Stralcio di queste cartelle è solo uno dei tanti “strumenti” ma vista la delicatezza dell’argomento è meglio avere al tuo fianco le persone giuste. Segui il nostro Blog e se poi hai una S.r.l. troverai utilissimi consigli su come ottenere un risparmio fiscale.

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